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Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Opposizione cartella esattoriale - Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 - Conseguenze - Art. 2953 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641632-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)