Sez. 3, Sentenza n. 13607 del 21/06/2011 (Rv. 618523 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia agito per ottenere da più convenuti il risarcimento dei danni in via solidale, dando luogo ad un litisconsorzio facoltativo passivo che, in sede di appello, abbia dato luogo ad un cumulo di cause scindibili, la decisione sull'impugnazione riguardo ad ognuno dei rapporti processuali tra l'attore e ciascuno dei convenuti può condurre, in difetto d'impugnazione, alla formazione di cosa giudicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d'appello e suscettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l'attore ed il convenuto cui quel rapporto si riferisce. Ne consegue che eventuali affermazioni della motivazione della sentenza d'appello fatte per risolvere una questione relativa a tale rapporto, che però riguardino il modo di essere del rapporto tra l'attore ed un altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di questo dall'attore e devono, conseguentemente essere dichiarate inammissibili, dal momento che la sentenza sul punto non concerne il rapporto processuale con tale diversa controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)