Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 10/02/2003 (Rv. 560363 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO | Cause riunite - Scindibili - Natura - Conseguenze - Impossibilità di avvalersi delle contestazioni formulate da altro litisconsorte.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO
In caso di litisconsorzio facoltativo, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, per cui, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rapporti giuridici e delle singole cause petendi; ne consegue che la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)