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Sez. 6, Sentenza n. 3503 del 20/12/1982 Cc. (dep. 01/03/1983) Rv. 157729 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - INADEMPIMENTO - ORDINE SOSTITUTIVO DEL GIUDICE PENALE AI SENSI DELL'ART. 219 CPP - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157729-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - INADEMPIMENTO - ORDINE SOSTITUTIVO DEL GIUDICE PENALE AI SENSI DELL'ART. 219 CPP - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella ipotesi di inadempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento del giudice civile non è consentito l'intervento del magistrato penale al fine di sostituire, al mancato adempimento della persona obbligata, un adempimento coattivo mediante intervento della polizia giudiziaria. (Conf mass n 155267 e cit. Ivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)