Sez. 6, Sentenza n. 1720 del 02/07/1982 Cc. (dep. 29/09/1982) Rv. 155267 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'attività impeditiva prevista dall'art. 219 cod. proc. pen. deve riferirsi alle forme di coercizione personale o reale autorizzate dall'ordinamento penale. In essa non è compresa la possibilità di emettere provvedimenti a contenuto ordinatorio riservati dalla legge ad altre autorità, nemmeno in funzione anticipata e con carattere di provvisorietà rispetto all'intervento di dette autorità, poiché non si è in presenza di una norma generale potenzialmente onnicomprensiva sì da consentire al magistrato qualunque provvedimento ritenuto idoneo a realizzarne le finalità. (nella fattispecie alcune lavoratrici licenziate e reintegrate dal giudice del lavoro, adivano il pretore penale ai sensi dell'art. 388 cod. pen., poiché il datore di lavoro non aveva ottemperato a quanto disposto. A seguito della denunzia, il giudice penale ordinava la reintegrazione ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen.). (V mass n 131524; (Conf mass n 152201; (Conf mass n 150579; (Conf mass n 150574; (Conf mass n 129977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)