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Sez. 1, Sentenza n. 11880 del 07/11/1991 (Rv. 474540 - 01)

Procedimento davanti al Pretore (o al conciliatore) - Patrocinio - In genere | Parte - Difensore - Assistenza - Sufficienza - Condizioni - Parte rappresentata da procuratore - Atto di costituzione - Sottoscrizione da parte di un procuratore non abilitato ad esercitare nel distretto del Pretore adito - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474540-01

Procedimento davanti al Pretore (o al conciliatore) - Patrocinio - In genere

Nei giudizi pretorili, a norma dell'art. 82 cod. proc. civ., non è necessaria la rappresentanza processuale della parte ed è sufficiente la sola assistenza (che può essere svolta dagli iscritti in un qualsiasi albo di avvocati) solo quando l'atto processuale di costituzione sia sottoscritto (anche) dalla parte che stia in giudizio di persona. Diversamente, nel caso di parte rappresentata da un procuratore, la rappresentanza processuale, anche dinanzi ai pretori, può essere conferita (a differenza dell'incarico della difesa tecnica) soltanto ad un professionista iscritto nell'albo dei procuratori del distretto cui appartiene il giudice adito, ai sensi dell'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934 n. 36, con la conseguenza che è affetto da nullità, non suscettibile di sanatoria, l'atto di costituzione che sia sottoscritto da un procuratore non abilitato ad esercitare nel distretto del pretore adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)