Sez. 2, Sentenza n. 991 del 27/01/1995 (Rv. 490041 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - IN GENERE | Parte rappresentata da avvocato non iscritto nell'albo dei procuratori del distretto al quale appartiene il mandamento del giudice adito - Nullità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - IN GENERE
Anche nel procedimento pretorile deve escludersi che un avvocato possa rappresentare la parte, ove non sia coevamente iscritto in un albo di procuratori del distretto al quale appartiene il mandamento del giudice adito, atteso che l'art. 82 cod. proc. civ. che, nei procedimenti davanti al pretore, stabilisce che la parte - ove non sia autorizzata a stare in giudizio personalmente - può costituirsi con la mera assistenza di un difensore, cioè avvalendosi esclusivamente della cosiddetta difesa consultiva, esercitabile senza limiti territoriali, ovvero con il ministero del difensore, cioè conferendo al medesimo procura affinché lo rappresenti in giudizio (cosiddetta difesa attiva), non introduce alcuna deroga alla disciplina professionale, in particolare per quanto attiene all'esercizio delle funzioni procuratorie esclusivamente nell'ambito del distretto al quale appartiene il Tribunale di iscrizione del legale. Pertanto gli atti eventualmente posti in essere in violazione di tale principio sono nulli e, anche nel procedimento pretorile, l'avvocato non può esigere il pagamento di competenze procuratorie per una attività professionale svolta in violazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)