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Sez. 1, Sentenza n. 450 del 18/02/1972 (Rv. 356385 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - REGOLAMENTI - INFRAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'AMMENDA - OPPOSIZIONE EX LEGGE N 317 DEL 1967 - NATURA DI ORDINARIO PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LIMITI - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PA SOCCOMBENTE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356385-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - REGOLAMENTI - INFRAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'AMMENDA - OPPOSIZIONE EX LEGGE N 317 DEL 1967 - NATURA DI ORDINARIO PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LIMITI - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PA SOCCOMBENTE - LEGITTIMITA.*

L'opposizione proposta, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n 317, contro l'ingiunzione al pagamento di un'ammenda apre un processo civile regolato dalle norme del codice di procedura civile, eccezion fatta di alcune particolarita espressamente stabilite dalla cennata legge, le quali non concernano la materia delle spese processuali. Pertanto la pubblica amministrazione soccombente deve essere condannata al pagamento di tali spese. (nella specie il comune aveva dedotto di non poter essere condannato al pagamento delle spese processuali in quanto il suo intervento era stato determinato dall'interesse oggettivo e superiore della giustizia e rivolto alla tutela della pubblica sanita, trattandosi di violazione del regolamento comunale d'igiene. Il supremo collegio ha respinto questa tesi enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)