diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3252 del 05/10/1976 (Rv. 382052 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - AUTORITA PORTATRICE DELLA PRETESA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - NATURA - PARTE SOSTANZIALE E FORMALE DEL PROCESSO DI OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - SPESE DELLA LITE - DISCIPLINA EX ART 90 E SEGG COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382052-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - AUTORITA PORTATRICE DELLA PRETESA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE - NATURA - PARTE SOSTANZIALE E FORMALE DEL PROCESSO DI OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - SPESE DELLA LITE - DISCIPLINA EX ART 90 E SEGG COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

Nel sistema della depenalizzazione delle sanzioni previste dal codice stradale (legge 3 maggio 1967, n.317), l'autorita deputata per legge a farsi portatrice della pretesa al pagamento della somma in cui la sanzione amministrativa si concreta assume la veste di parte a tutti gli effetti, formali e sostanziali, nel processo che nasce dalla contestazione di tale pretesa, sicche l'incidenza finale del costo di detto processo deve essere regolata dagli artt 90 e segg cod proc civ. (Conf 2618/75, mass n 376577; (Conf 843/74, mass n 368736; (Conf 450/72, mass n 356385).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)