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Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 30/05/1963 (Rv. 262161 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - ADOZIONE - FORME E PROCEDIMENTO - IN GENERE - ADOZIONE PRONUNZIATA ALL'ESTERO - EFFICACIA IN ITALIA - NECESSITA DI DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
Stato
decisa il 1963-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262161-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - ADOZIONE - FORME E PROCEDIMENTO - IN GENERE - ADOZIONE PRONUNZIATA ALL'ESTERO - EFFICACIA IN ITALIA - NECESSITA DI DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*

Lo status di figlio adottivo e riconosciuto direttamente, nell'ordinamento giuridico italiano, in virtu delle norme degli artt 17 e 20 disp delle leggi in generale, quando l'adozione sia stata posta in essere secondo le norme della legge dello stato cui l'adottante appartiene al momento dell'atto, senza che occorra una pronuncia di delibazione del provvedimento con il quale il giudice straniero omologa o conferisce efficacia ad un atto di adozione posto in essere da un cittadino dello stato cui il giudice appartiene. Ne consegue che ai fini dell'applicabilita della riduzione a meta dell'imposta di successione, a norma dell'art 1 del dll 5 marzo 1945, n 90, e sufficiente che al momento dell'apertura della successione sussista un vincolo di adozione tra dante causa ed erede in conformita della legge nazionale dell'adottante.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 801 CORTE COST., Preleggi art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 313

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)