Sez. 2, Sentenza n. 296 del 31/01/1969 (Rv. 338287 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI ONORARI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE VIGENTI RISPETTIVAMENTE AL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE E DELLA CONCLUSIONE DELLA DIFESA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI ONORARI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE VIGENTI RISPETTIVAMENTE AL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE E DELLA CONCLUSIONE DELLA DIFESA.*
Per i diritti di procuratore devono essere applicate le tariffe vigenti nel momento delle singole prestazioni professionali alle quali quei diritti si riferiscono, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati secondo la tariffa vigente nel momento conclusivo dell'opera difensiva, cioe in quello dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. (V 2433-68, massima n 334836 2672-67, massima n 330109 965-64).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)