Sez. 2, Sentenza n. 961 del 03/04/1971 (Rv. 350893 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE VIGENTI AL TEMPO DELLA PRESTAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE VIGENTI AL TEMPO DELLA PRESTAZIONE.*
I diritti di procuratore, a differenza del compenso di avvocato, vanno liquidati con riferimento alle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni professionali. (V 296'69, mass n 338287).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1965, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)