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Sez. 2, Sentenza n. 4876 del 30/11/2016 Ud. (dep. 01/02/2017) Rv. 269212 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO | Decisione sulla competenza - Impugnazione - Sindacabilità - Limiti - Vicende processuali successive - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269212-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art.491 cod.proc.pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod.proc.pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)