Sez. 2 - , Sentenza n. 44678 del 16/10/2019 Ud. (dep. 04/11/2019) Rv. 278000 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | "Tempus regit actum" - Applicabilità in caso di successione di interpretazioni giurisprudenziali difformi – Esclusione - Provvedimento di merito emesso in ossequio ad orientamento della Corte di cassazione successivamente superato - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
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Il principio "tempus regit actum" riguarda solo la successione nel tempo delle leggi processuali e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime, sicché qualora si succedano, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)