Sez. L, Sentenza n. 4173 del 18/12/1975 (Rv. 378517 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - CONSEGUENZA - NULLITA RELATIVA - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - CONSEGUENZA - NULLITA RELATIVA - SANATORIA.*
La mancata comunicazione alle parti, ad opera del consulente tecnico, della data d'inizio delle operazioni peritali o di quella del sopraluogo, comporta la nullita relativa della consulenza, la quale e sanata se la parte interessata non l'abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza. (Conf 2923/74, mass n 371364).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)