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Sez. 2, Sentenza n. 2923 del 18/10/1974 (Rv. 371364 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ORA E DEL LUOGO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371364-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ORA E DEL LUOGO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Qualora nell'espletamento della consulenza tecnica siano stati violati i diritti di difesa, impedendosi alle parti di controllare l'operato del consulente tecnico - come si verifica nel caso in cui il consulente, nel comunicare alle parti la data di inizio delle operazioni, specifichi solo il giorno senza indicare anche l'ora e il luogo, come prescritto dall'art 90 delle Disposizioni di attuazione del cod proc civ- la relativa nullita, per il suo carattere relativo, deve essere fatta valere necessariamente nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. (V 154'73, mass n 361922).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)