Sez. L, Sentenza n. 1102 del 26/03/1976 (Rv. 379766 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - PRESUNZIONE DI REGOLARITA - PROVA CONTRARIA - MODALITA - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La composizione del collegio giudicante deve presumersi regolare, finche non venga data la prova concreta e precisa della pretesa illegalita della composizione medesima (nella specie, per vincolo di parentela fra due magistrati), mediante certificato di cancelleria od altro documento idoneo allo scopo. In ogni caso l'illegittimita della composizione del collegio non puo essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ove non sia stata eccepita e provata in Sede di merito. (Conf 2679/71, mass n 353836).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)