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Sez. 1, Sentenza n. 8980 del 05/07/2000 (Rv. 538245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA | Omissione - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA

Dal combinato disposto degli artt. 366, comma primo n. 5, e 369, comma secondo n. 3 cod. proc. civ. si ricava, con argomentazione "e contrario", che la mancata indicazione della procura nell'intestazione del ricorso per Cassazione non costituisce causa di inammissibilità quando la procura stessa sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce al ricorso, anziché con atto separato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)