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Sez. L, Sentenza n. 5712 del 20/06/1996 (Rv. 498212 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA | Omissione - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498212-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA

Dal combinato disposto degli artt. 366, comma primo, n. 5 e 369, comma secondo n. 3 cod. proc. civ. si ricava con argomento "a contrario" che la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso per Cassazione della procura non costituisce causa di inammissibilità quando la procura stessa sia stata rilasciata anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)