Sez. 2, Sentenza n. 727 del 14/03/1973 (Rv. 362934 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - ARGOMENTAZIONI IN SECONDO GRADO DIVERSE DA QUELLE DI PRIMO GRADO - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DIVISIONE EREDITARIA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - ARGOMENTAZIONI IN SECONDO GRADO DIVERSE DA QUELLE DI PRIMO GRADO - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DIVISIONE EREDITARIA.*
Il vizio di extra od ultra petizione ricorre soltanto quando la decisione non corrisponda alla domanda o alla eccezione, o statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti. In particolare, nel giudizio di appello non incorre in ultrapetizione il giudice il quale, avvalendosi dei suoi poteri, adotti un'argomentazione giuridica diversa da quella usata dal giudice di primo grado, sulla base della stessa situazione di fatto prospettata dai contendenti. (nella specie, ritenuta nulla in primo grado, una divisione ereditaria per inidoneita dell'atto, su appello principale diretto ad ottenere una dichiarazione di validita della divisione ed appello incidentale proposto per far integrare la motivazione, era stata dichiarata la nullita della divisione per difetto di partecipazione di tutti i coeredi: la Corte suprema ha considerato che la sostituzione della motivazione adottata dal primo giudice, ancorche non domandata da alcuna parte, non integrava gli estremi della ultrapetizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)