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Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 07/08/1973 (Rv. 365541 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - DECISIONE FONDATA SU ARGOMENTI DIVERSI DA QUELLI FORMULATI DALLE PARTI O DAL PRIMO GIUDICE - MUTAMENTO DEL TITOLO DEDOTTO - VIZIO DI ULTRA PETIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365541-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - DECISIONE FONDATA SU ARGOMENTI DIVERSI DA QUELLI FORMULATI DALLE PARTI O DAL PRIMO GIUDICE - MUTAMENTO DEL TITOLO DEDOTTO - VIZIO DI ULTRA PETIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, fermi i fatti dedotti dalle parti, ponga a sostegno della propria decisione argomenti diversi da quelli formulati dalle parti stesse o ritenuti dal primo giudice; ne tale vizio - che riguarda soltanto la decisione della controversia e non anche le ragioni di fatto e di diritto assunte a suffragio della decisione stessa - puo essere configurato per il fatto che il giudice abbia sostituito al titolo enunciato un titolo diverso, che valga a sorreggere la domanda, sempreche dalla pronuncia non derivino effetti sostanziali piu ampi di quelli richiesti dalla parte, e sempreche il giudice si mantenga nell'ambito dei fatti allegati e ritualmente acquisiti al processo. (V 727/73 mass n 362934, 609/73 mass n 362702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)