Sez. 1, Sentenza n. 4085 del 03/04/1992 (Rv. 476575 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito dei fabbricati (imposta fabbricati) - Accertamento, catasto edilizio, concordato | Avviso di classamento di immobili - Motivazione - Obbligo - Osservanza - Mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'UTE e della classe attribuita all'immobile - Sufficienza.
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito dei fabbricati (imposta fabbricati) - Accertamento, catasto edilizio, concordato
In tema di classamento di immobili, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST., Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)