Sez. 5, Sentenza n. 12068 del 01/07/2004 (Rv. 573998 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - CATASTO EDILIZIO - CONCORDATO | Avviso di classamento di immobile - Motivazione - Obbligo - Osservanza - Mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'UTE e della classe attribuita all'immobile - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - CATASTO EDILIZIO - CONCORDATO
In tema d'imposta sui fabbricati, l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria รจ soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST., Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., DPR 12/01/1949 num. 1142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)