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Sez. 2, Sentenza n. 687 del 21/03/1963 (Rv. 260920 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1963-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260920-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PRESUPPOSTO.*

La presunzione di comunione di muro divisorio, di cui all'art 880 cod civ sussiste solo quando detto muro divida due proprieta di identica natura. Pertanto, essa non sussista quando il muro serva di divisione tra un edificio, da una parte, e un cortile o una terrazza(dall'altra. (Conf 353-58 3662-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)