Sez. 2, Sentenza n. 655 del 09/03/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119655 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI COL REATO DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI COL REATO DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE.*
Il criterio differenziale fra i reati di truffa e concussione per induzione dev'essere ravvisato nelle diverse conseguenze - immediate - in relazione al meccanismo causale messo in moto dall'agente; nella truffa, un errore - che vizia la formazione del consenso del soggetto passivo - determinato dagli artifizi e dai raggiri adoperati dall'agente, da una falsa rappresentazione della realta; nella concussione per induzione, invece, nello stato di timore provocato dall'abuso della funzione da parte del pubblico ufficiale e dalla prospettazione - anche implicita - delle conseguenze dell'abuso stesso, che impedisca alla vittima di determinarsi liberamente e l'induca a dare o promettere l'utilita non dovuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)