diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9195 del 14/05/2004 (Rv. 572869 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Fase del "condominio speciale - Azione del condomino per danni da difetto di manutenzione dello stabile comune - Legittimazione passiva del presidente della cooperativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572869-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE

Con riguardo ad una cooperativa edilizia a contributo erariale, nella fase intercorrente tra la stipula del mutuo individuale (che determina l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte del socio) e il momento in cui tutti gli alloggi sono riscattati - fase in cui si configura un condominio speciale, la cui disciplina è dettata non già dagli artt. 1117 e ss. cod. civ., bensì dalle norme del T.U. n. 1165 del 1938 - il rapporto di credito del terzo - condomino danneggiato da difetto di manutenzione dello stabile comune deve farsi valere nei confronti del presidente della cooperativa (rappresentante del condominio speciale rispetto ai terzi, ai sensi dell'art. 212 T.U. cit.) ed è il consiglio di amministrazione della cooperativa a dover provvedere al ripristino od al ristoro, non avendo a suo tempo provveduto a disporre e sostenere (sul fondo cui all'art. 213 T.U.) la spesa di manutenzione (art. 219 T.U.) che quel danno avrebbe evitato. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato, ritenendola ispirata ad inaccettabile formalismo, la sentenza di merito che aveva escluso la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del presidente della cooperativa, pure evocato quale amministratore, ma non quale amministratore "del condominio").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Testo Unico 28/04/1938 num. 1165 art. 212, Testo Unico 28/04/1938 num. 1165 art. 213, Testo Unico 28/04/1938 num. 1165 art. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)