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Sez. 2, Sentenza n. 17031 del 26/07/2006 (Rv. 591532 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Cooperative edilizie a contributo erariale - Contratto di mutuo individuale - Stipulazione - Conseguenze - Acquisto della proprietà da parte del socio assegnatario - Effetti - Costituzione del condominio - Contributi condominiali - Pagamento - Legittimazione attiva e passiva del condominio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591532-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE

In tema di cooperative edilizie a contributo erariale, la stipula del mutuo individuale - determinando l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte del socio assegnatario, che assume la qualità di semplice mutuatario dell'ente erogatore del mutuo - comporta la nascita del condominio fra gli assegnatari acquirenti, atteso che l'edificio passa dal regime di proprietà indivisa a quello di proprietà frazionata; spetta, pertanto, al condominio, in persona dell'amministratore, il diritto - dovere di esigere, anche in sede contenziosa, i contributi dovuti dagli ex assegnatari. (Nella specie, la S.C., nel ritenere la legittimazione del condominio a pretendere il pagamento dei contributi condominiali dovuti dagli ex assegnatari, ha escluso la rappresentanza - sostanziale e processuale - nei confronti dei terzi del presidente della cooperativa, sul rilievo che la disciplina speciale di cui al r.d. n. 1165 del 1938 non trova applicazione dopo la stipulazione del contratto di mutuo individuale, anche se gli alloggi non siano stati riscattati).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 209, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 212, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)