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Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 06/07/1982 (Rv. 421983 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - CONSULENZA ESPLETATA IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - UTILIZZABILITÀ - ECCESSO DI MANDATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421983-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - CONSULENZA ESPLETATA IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - UTILIZZABILITÀ - ECCESSO DI MANDATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in Sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli Atti senza opposizione delle parti, atteso che il consenso di queste elimina ogni eventuale vizio. (V 4581/80, mass n 408421; (V 19/79, mass n 396027; (V 5471/77, mass n 389123; (V 2935/75, mass n 377006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)