Sez. 3, Sentenza n. 5397 del 18/08/1983 (Rv. 430314 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - ESTENSIONE ALLE CAUSE E ALL'ENTITÀ DEL DANNO - DISPOSTA DAL GIUDICE O D'INIZIATIVA DEL CONSULENTE - ILLEGITTIMITÀ - UTILIZZABILITÀ DELLE RISULTANZE DELLA RELATIVA INDAGINE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - ESTENSIONE ALLE CAUSE E ALL'ENTITÀ DEL DANNO - DISPOSTA DAL GIUDICE O D'INIZIATIVA DEL CONSULENTE - ILLEGITTIMITÀ - UTILIZZABILITÀ DELLE RISULTANZE DELLA RELATIVA INDAGINE - CONDIZIONI.*
In Sede di accertamento tecnico preventivo, l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato - disposta contra legem dal giudice od effettuata d'iniziativa del consulente deve - considerarsi tamquam non esset poiché, pur in Mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio. Onde una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio - per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 697 cod. proc. civ., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli Atti senza opposizione delle parti. (V 4029/82, mass n 421983; (V 838/70, mass n 346189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)