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Sez. 2 - , Sentenza n. 18011 del 23/06/2021 (Rv. 661710 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Costituzione di servitù di passaggio di fili, cavi ed impianti connessi a reti di comunicazione elettronica ex art.92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003 - Mancanza del consenso del proprietario del fondo servente - Procedura ablatoria ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002 - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661710-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In mancanza di consenso del proprietario dell'immobile gravato, il potere di costituire, su fondi privati, una servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica è attribuito, dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, alla Pubblica amministrazione, la quale procede mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002, non trovando invece applicazione, quale conseguenza dell'assegnazione "ex lege" di siffatto potere all'autorità amministrativa, la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. c.c. né, dunque, la possibilità che tale imposizione coattiva sia l'effetto di una pronuncia giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 90 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 92 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)