Sez. 1, Sentenza n. 3729 del 27/03/1993 (Rv. 481591 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Presupposto dell'imposta - In genere | Fabbricati gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari - Redditi fondiari - I.L.O.R. - Assoggettabilità - Usufrutto su detti fabbricati a favore dello Stato - Configurabilità - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Presupposto dell'imposta - In genere
Gli istituti autonomi per le case popolari hanno a fondamentale scopo la attuazione dei programmi di edilizia pubblica sovvenzionata e la gestione degli edifici costruiti, perciò quando pongono in locazione le loro proprietà adempiono ad un compito istituzionale e dunque "godono" della cosa propria. Ne deriva che i redditi fondiari dei fabbricati gestiti dai detti istituti fanno capo ai medesimi e sono quindi assoggettabili ad I.L.O.R., senza che sia ipotizzabile un distinto diritto a godere degli immobili (usufrutto) da parte dello Stato, atteso che la normativa di cui all'art. 61 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, che impone agli I.A.C.P. di versare alla Cassa Depositi e Prestiti per trenta anni "l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione", riguarda un obbligo avente funzione restitutoria delle somme ricevute dallo Stato per gli investimenti nell'edilizia popolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 981, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 32, DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 61, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)