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Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 30/07/1969 (Rv. 342732 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - CONTROVERSIA TRA UN CONTRAENTE ED UN TERZO - DIMOSTRAZIONE DI MERO FATTO STORICO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342732-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - CONTROVERSIA TRA UN CONTRAENTE ED UN TERZO - DIMOSTRAZIONE DI MERO FATTO STORICO - AMMISSIBILITA.*

Allorche si voglia dare la prova di un contratto, o di una clausola di esso in difformita di quanto risultante da atto scritto, non al fine di regolarne gli effetti fra i contraenti, bensi solo per provare un semplice fatto storico, influente sulla decisione della lite tra uno dei contraenti ed un terzo estraneo, non vigono i limiti legali di ammissibilita della prova testimoniale sanciti dall'art. 2722 cod.civ. (V. 1663-68, massima n. 333458 2207-66, massima n. 324306 456- 65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)