Sez. 1, Sentenza n. 14351 del 09/08/2012 (Rv. 624012 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società - Eccezione di simulazione del convenuto - Qualità di terzo rispetto a contratto depauperativo per la società - Conseguenze - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Il soggetto convenuto con azione di responsabilità dalla società già da lui amministrata, per inadempimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, è legittimato ad eccepire l'insussistenza del presupposto dei danni, dei quali sia stato chiamato a rispondere, ove deduca la non appartenenza effettiva al patrimonio sociale dei beni, dei quali gli si contesta la perdita, ed a provare, anche per testi e presunzioni, la simulazione assoluta dei negozi dismissivi, che ha concluso nella qualità di legale rappresentante della società, rilevando questi per il medesimo soggetto non quali fonti di obbligazioni, ma alla stregua di meri fatti giuridici, ed essendo egli legittimato ad eccepire la simulazione, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., quale terzo, la cui posizione giuridica subisce un pregiudizio in conseguenza della vicenda simulatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)