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Sez. 1, Sentenza n. 7852 del 08/09/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 155015 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ILLEGALE - REQUISITO DELLA MICIDIALITÀ - NECESSITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155015-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ILLEGALE - REQUISITO DELLA MICIDIALITÀ - NECESSITÀ - IRRILEVANZA.*

L'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, nel vietare la illegale detenzione di esplosivi di ogni genere, ha inteso riferirsi a tutte le materie esplodenti, secondo la nozione offerta dal testo unico di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, e non soltanto a quei manufatti, che, per il loro funzionamento, abbiano un potere distruttivo di estrema gravità. (fattispecie in cui, per il reato de quo, è stata esclusa la necessità per l'esplosivo di essere "micidiale": requisito, invece, previsto soltanto per i congegni e gli aggressivi chimici). (V mass n 141822; (V mass n 132527).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)