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Sez. 6, Sentenza n. 1551 del 05/06/1974 Ud. (dep. 14/02/1975) Rv. 129255 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMALITA - ELEMENTI DA CUI PUO DESUMERSI L'AVVENUTA NOMINA.*
Stato
decisa il 1974-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129255-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMALITA - ELEMENTI DA CUI PUO DESUMERSI L'AVVENUTA NOMINA.*

Dall'art 134 cod proc pen e possibile trarre il principio della tassativita delle formalita prescritte per la nomina del difensore di fiducia. In Mancanza di una espressa dichiarazione di nomina, pertanto, il conferimento di un incarico di fiducia puo presumersi nel caso di un difensore che abbia prestato la sua opera non con un singolo atto ed in un solo momento, ma con continuita ed in piu fasi del processo, in modo da creare una situazione concreta ed obiettiva di patrocinio che dia la certezza dell'avvenuto incarico. Nella specie e stata esclusa la possibilita di desumere il conferimento di un incarico di fiducia dalla partecipazione ad un'udienza di un avvocato solo per formulare un'istanza di rinvio del dibattimento, sostenuta dalla esibizione di un certificato medico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)