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Sez. 3, Sentenza n. 12088 del 28/11/1998 (Rv. 521196 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Deduzione di primo grado della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Rilievo d'ufficio della responsabilità ex art. 2050 cod civ. - Inammissibilità - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Divieto.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521196-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

La responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ. e quella per l'esercizio di attività pericolosa di cui all'art. 2050 stesso codice hanno presupposti in parte differenti; pertanto, qualora il danneggiato faccia valere il primo tipo di responsabilità, il giudice non può ravvisare d'ufficio l'altro, né lo stesso danneggiato può dedurne per la prima volta l'esistenza nel giudizio per cassazione, importando la necessità di nuove indagini di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)