Sez. 3, Sentenza n. 6418 del 01/07/1998 (Rv. 516845 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Rapporti con la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. - Differenza dei presupposti - Configurabilità - Conseguenze - Domanda originaria di condanna, ex art. 2043 cod. civ. - Successiva invocazione della presunzione ex art. 2050 cod. civ. - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Nel giudizio di Cassazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La responsabilità presunta per esercizio di attività pericolose, ex art. 2050 cod. civ., si fonda su presupposti parzialmente diversi rispetto alla generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che, una volta formulata una domanda di condanna ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., invocare la presunzione di cui all'art. 2050 cod. civ. integra gli estremi di una domanda nuova, e perciò non deducibile per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)