Sez. 2 - , Sentenza n. 30027 del 15/06/2021 Ud. (dep. 30/07/2021) Rv. 281810 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Imputato tratto a giudizio per rispondere di riciclaggio – Condanna per i reati originariamente indicati come reati presupposto - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di riciclaggio, sia invece condannato per i reati indicati nell'originaria imputazione come reati presupposto, atteso che, ponendosi il primo in termini di incompatibilità con i secondi per effetto della clausola di riserva di cui all'art. 648-bis cod. pen., la condanna per questi ultimi non costituisce uno sviluppo prevedibile del fatto originariamente contestato, di cui invece costituisce sostanziale immutazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)