Sez. U, Sentenza n. 2322 del 12/04/1980 (Rv. 406009 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO CONTRO LA PA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO CONTRO LA PA - CONDIZIONI.*
E proponibile davanti al giudice ordinario l'Azione di nunciazione contro la pa quando il danno o il pericolo denunciato sia non gia il risultato diretto del modo di essere o della realizzazione dell'opera pubblica interferente con la proprieta o il possesso, bensi dell'omissione di cautele tecniche nell'esecuzione dei lavori volte a scongiurare il pericolo di danni a terzi. Le modalita estrinseche di esecuzione dei lavori, non essendo indissolubilmente connesse col modo di essere proprio del risultato di interesse pubblico perseguito, costituiscono attivita meramente materiale che, come non puo svolgersi in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia del diritto dei privati, cosi non e sottratta all'intervento inibitorio o correttivo del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 691, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)