Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015 (Rv. 636713 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Liquidazione di acconto sul compenso - Ricorso straordinario per cassazione proposto dal P.M. - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di concordato preventivo, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione (nella specie, peraltro, proposto dal P.M., privo della titolarità del relativo potere, giusta quanto desumibile dagli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c.) avverso il decreto con cui il tribunale conceda un acconto richiesto dal commissario giudiziale, trattandosi di provvedimento, di carattere discrezionale, che interviene in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, sicché non assume efficacia di cosa giudicata, né può pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Civ. art. 2907
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)