diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7298 del 10/04/2015 (Rv. 635249 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Efficacia di cosa giudicata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635249-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal commissario giudiziale della procedura di amministrazione controllata (applicabile "ratione temporis"), è espressione di un potere discrezionale ed interviene in una fase anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata, né può pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge Falliment. art. 191 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)