Sez. 3, Sentenza n. 595 del 21/02/1969 (Rv. 338810 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DI RISARCIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO ALLE AZIONI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RIDUZIONE DEL PREZZO - PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI GARANZIA - SUSSISTENZA - NECESSITA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DI RISARCIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO ALLE AZIONI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RIDUZIONE DEL PREZZO - PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI GARANZIA - SUSSISTENZA - NECESSITA.*
Il compratore che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa puo rinunciare alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo ed esercitare la sola Azione di risarcimento del danno, dipendente dall'inadempimento del venditore ma, anche in tal caso, debbono ricorrere tutti i presupposti dell'Azione di garanzia e, quindi, devono essere dimostrate la sussistenza e la Rilevanza dei vizi e osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, in genere, tutte le condizioni prescritte per l'Esercizio di tale Azione. (V. 3306-68, mass. N.336299 414-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)