Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 26/02/1979 (Rv. 397499 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CUMULABILITA DELLA RELATIVA DOMANDA CON QUELLA DI RISOLUZIONE O CON QUELLA DI RIDUZIONE DEL PREZZO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CUMULABILITA DELLA RELATIVA DOMANDA CON QUELLA DI RISOLUZIONE O CON QUELLA DI RIDUZIONE DEL PREZZO.*
Secondo i principi generali sulla responsabilita per inadempimento il risarcimento del danno puo essere chiesto in ogni caso. Esso, quindi, e cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo e puo essere chiesto anche da solo. (Conf 1350/70, mass n 347075; (Conf 595/69, mass n 338810; (Conf 1865/67, mass n 328782; (Conf 1874/65; (contra 2724/68, mass n 335303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)