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Sez. 5, Sentenza n. 17936 del 06/09/2004 (Rv. 576802 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Rilascio dell'autorizzazione in corso di giudizio - Effetto convalidante retroattivo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576802-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a stare in giudizio è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico, con la conseguenza che essa, sebbene intervenuta successivamente all'introduzione della causa, è idonea a sanare retroattivamente le irregolarità - non rilevate dal giudice - inficianti la pregressa fase del procedimento (nella fattispecie, relativa a controversia tributaria, la Suprema Corte, in base all'enunciato principio, ha rigettato il motivo di ricorso concernente l'originaria mancanza dell'autorizzazione della giunta comunale al sindaco a stare in giudizio, risultando dagli atti di causa che detta autorizzazione era stata successivamente concessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)