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Sez. 5, Sentenza n. 17584 del 20/11/2003 (Rv. 568313 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Rilascio o produzione dell'autorizzazione in corso di giudizio - Ammissibilità - Effetto convalidante retroattivo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di contenzioso tributario.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568313-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a stare in giudizio è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico, con la conseguenza che essa, sebbene intervenuta successivamente all'introduzione della causa, è idonea a sanare retroattivamente le irregolarità - non rilevate dal giudice - inficianti la pregressa fase del procedimento (nella fattispecie, relativa a controversia tributaria, la Suprema Corte ha ritenuto che la deliberazione della giunta comunale di autorizzazione a resistere con controricorso dinanzi alla Corte stessa avesse prodotto l'effetto di ratificare l'operato del sindaco e del rappresentante comunale nei pregressi gradi di giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)