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Sez. 3, Sentenza n. 2019 del 12/10/1972 Ud. (dep. 08/03/1973) Rv. 123527 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - DI PERSONE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - MANCANZA DI ESPRESSA DISCIPLINA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123527-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - DI PERSONE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - MANCANZA DI ESPRESSA DISCIPLINA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*

Il codice processuale penale non disciplina espressamente le ricognizioni fotografiche; tuttavia il giudice si puo avvalere di esse per la formazione del proprio convincimento, in base al principio fondamentale della liberta delle prove non espressamente vietate e del libero apprezzamento delle stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)