Sez. 1, Sentenza n. 32346 del 05/04/2002 Cc. (dep. 27/09/2002) Rv. 222343 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Concessione della estradizione - Ritualità della procedura svoltasi dinanzi all'autorità straniera - Controllo del giudice italiano - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione dall'estero, le forme del controllo sulla ritualità della procedura con la quale l'autorità straniera concede l'estradizione, per il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Cost., sono esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto. Ne consegue che solo dinanzi alle autorità di quest'ultimo l'interessato può far valere le sue doglianze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)