Sez. L, Sentenza n. 9689 del 28/09/1998 (Rv. 519220 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva comunitaria n. 987 del 1980 - Ritardata attuazione - Indennizzo per le fattispecie verificatesi in tale periodo - Natura giuridica - Struttura di credito di lavoro e funzione risarcitoria - Configurabilità - Interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. - Spettanza - Art. 16 legge n. 412 del 1991 - Inapplicabilità - Esigenza di riparazione adeguata del pregiudizio secondo i principi comunitari - Decorrenza degli accessori - Dalla data della perdita retributiva coincidente con quella della dichiarazione di fallimento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
In materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. n. 80 del 1992, con riferimento a fattispecie verificatesi nel periodo di non attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria n. 987 del 1980, ha la struttura di un credito di lavoro e funzione risarcitoria a prescindere dalla riconducibilità dell'ipotesi alla generale previsione dell'art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che in materia di interessi e rivalutazione vanno applicate le disposizioni dell'art. 429 cod. proc. civ. (senza il concorso delle previsioni dell'art. 16 legge n. 412 del 1991, attesa l'estraneità di tale credito all'ambito previdenziale o assistenziale), con decorrenza di detti accessori dalla data della perdita retributiva, collocabile al momento della declaratoria di fallimento, dato che una diversa e successiva decorrenza, in quanto inidonea a riparare il pregiudizio subito adeguatamente e a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe, farebbe assumere alla normativa oggetto di interpretazione un significato non conforme ai principi stabiliti dall'ordinamento comunitario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)