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Sez. 3, Sentenza n. 4915 del 01/04/2003 (Rv. 561638 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Stato - Funzione legislativa - Esercizio - Fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. - Fonte - Configurabilità - Esclusione - Ordinamento comunitario - Diritto del cittadino all'esercizio del potere legislativo da parte dello Stato - Fonte - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561638-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nel dettare le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dello Stato, la Carta Costituzionale regola la funzione legislativa, ripartendola tra il Governo ed il Parlamento, quale espressione di potere politico, libera cioè nei fini e sottratta pertanto a qualsiasi sindacato giurisdizionale. Ne consegue che in relazione all'esercizio di tale potere non sono configurabili situazioni soggettive protette dei singoli, onde deve escludersi che dalle norme dell'ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell'ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all'esercizio del potere legislativo - che è libero nei fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale -, e che possa comunque qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato - persona, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., una determinata conformazione dello stato - ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 70, Costituzione art. 71, Costituzione art. 72, Costituzione art. 76, Costituzione art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)