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Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 15/04/1969 (Rv. 339807 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - ATTRIBUZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339807-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - ATTRIBUZIONE - CRITERI.*

Secondo la legislazione vincolistica la qualifica di 'affittuario coltivatore direttò, va attribuita tenendo presente la correlazione fra le normali necessita di coltivazione del fondo che Forma oggetto del contratto e la capacita lavorativa dell'affittuario stesso e della sua famiglia. (V. 2985-68, mass. N. 335810).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 1647, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 11, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)